Il contratto d'apprendistato sottindente un particolare rapporto tra dipendente ed azienda che unisce formazione e lavoro e fin dal contratto d'assunzione, che deve sempre avere forma scritta, vanno precisati l'oggetto, il piano formativo individuale e la conseguente qualifica che il giovane assunto raggiungerà al termine del percorso.
Questo peculiare contratto prevede, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di assumere giovani al di sotto dei 29 anni sottoinquadrandoli, ovvero attribuendo loro una qualifica fino a due livelli inferiore a quella finale, con le relative conseguenze in fatto di retribuzione.
A tutela degli apprendisti il loro stipendio non può, tuttavia, essere legato a forme di cottimo, a meno non si tratti di incentivi a vantaggio dei giovani impegnati in un percorso misto di lavoro e formazione.
Accanto al lavoro si rivela, infatti, determinante la formazione che rappresenta un vero e proprio obbligo al quale devono adempiere sia l'apprendista che il datore di lavoro e le cui tappe vengono messe per iscritto su un apposito libretto formativo nel quale sono registrate le ore di lezioni svolte in aula e all'interno dell'azienda.
Per quanto concerne l'organizzazione della formazione extra-aziendale si rivelano determinanti le regioni (e le province di Trento e Bolzano) che sono competenti in materia, mentre per le ore di formazione svolte sul luogo di lavoro è centrale la figura del tutor aziendale il quale affianca l'apprendista in modo da renderlo pienamente indipendente al termine del percorso, la cui durata è fissata dal contratto in conformità con la legge.
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